Mettiti comodo,
arriviamo.
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Whistleblowing

Il Gruppo Natuzzi promuove una cultura aziendale caratterizzata da onestà, rispetto della legalità, lealtà, correttezza nelle relazioni umane, capacità di operare in armonia, giustizia, trasparenza e da un adeguato sistema di corporate governance.

Questo include dare adeguato rilievo alle segnalazioni sulle potenziali violazioni delle normative, casi di frode e reati finanziari. Pertanto, eventuali dubbi o situazioni sospette dovrebbero sempre essere segnalati.

La disciplina in materia è contenuta nella “Policy Whistleblowing”.

La Policy, applicata alla Natuzzi S.p.A. e a tutte le Società controllate italiane facenti parte del Gruppo e rientranti nel perimetro di applicazione della normativa vigente (le Società), risponde agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 24 del 10 Marzo 2023 (di attuazione della Direttiva Europea Whistleblowing 2019/1937), dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e dal Sarbanes-Oxley Act del 2002.

I soggetti che possono inviare le segnalazioni, e che usufruiscono della protezione prevista dalla normativa, sono tutti quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (dipendenti o collaboratori dei fornitori);
  • liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società del Gruppo.

 

Le Segnalazioni possono esser inviate, a scelta dell’interessato, secondo le seguenti modalità:

Incontro diretto

Attraverso un incontro diretto con il Comitato Segnalazioni, la cui composizione e relativi ruoli sono meglio descritti all’interno della “Policy Whistleblowing”, che può essere richiesto utilizzando il servizio di messaggistica vocale.

È garantita, in ogni caso, la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché l’anonimato dei segnalanti, affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

I canali whistleblowing non possono essere utilizzati dalle terzi parti per proporre reclami relativi ai rapporti commerciali né attiene a doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre sempre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Human Resources, Organization & Legal, a meno che le stesse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedimentali interne alle Società e siano sintomo di un malfunzionamento della stesse.

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